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Calendario venatorio in Calabria sospeso dal Tar

I giudici amministrativi bocciano l’arroganza della Regione che, oltre a permettere la caccia in aree protette, ha inserito fra le specie cacciabili pure uccelli che il Ministero dell’Ambiente e la Commissione Europea indicava di escludere
Con ordinanza n. 522/2020 depositata il 24 settembre, la prima sezione del Tar di Catanzaro ha disposto la sospensione in via cautelare  dell’efficacia della delibera di giunta regionale n. 219 del 7 agosto scorso e del relativo calendario venatorio, accogliendo in parte i rilievi presentati dalle associazioni Wwf e Lipu (avvocati Angelo Calzone e Fabio Spinelli), per le intervenute organizzazioni aggregate. In particolare, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la validità delle contestazioni dei protezionisti, sia per quanto riguarda l’inserimento di due specie, il moriglione e la pavoncella tra le specie cacciabili, sia (fatto ancora più importante e che avrà conseguenze rilevanti sulla tutela della fauna calabrese) l’apertura della caccia nelle aree “Natura 2000” istituite  in base alla Direttiva Europea  42/93/CEE “Habitat” che alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, senza aver predisposto la necessaria valutazione di incidenza. [Continua]
 “Già l’anno scorso lo stesso Tar aveva bocciato il calendario contestando alla Regione – fanno sapere la Lipu e il Wwf – l’aver reso cacciabili due specie, il moriglione e la pavoncella appunto, non tenendo conto né dell’invito della Commissione Europea agli Stati membri, né delle raccomandazioni dello stesso Ministero dell’Ambiente che ne avevano sollecitato l’esclusione, in considerazione della rarefazione delle specie a livello europeo; ma, come se nulla fosse, la Regione Calabria, con una pervicacia che rasenta l’arroganza, ci aveva riprovato e, puntuale, è arrivata la seconda batosta.
Ma la bocciatura più sonora ed eclatante riguarda la mancanza di una valutazione di incidenza per tutte quelle aree protette di “Natura 2000”  individuate dalla stessa Regione per rispondere ai dettami delle succitate Direttive Europee, nelle quali invece era permesso cacciare; come se l’attività venatoria, per lo stesso schizofrenico ente regionale, non avesse nessun impatto su quella fauna che rappresenta una componente fondamentale degli ecosistemi. Come a dire: tuteliamo ambienti boschivi e zone umide, ma quegli animali che spesso ne avevano giustificato la protezione, possono essere tranquillamente presi a fucilate! Il tutto in contrasto con le Linee guida per la valutazione di incidenza e con l’art.8 comma 6 legge 5/6/2003 n.131. Si tratta delle grandi Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di buona parte dei numerosi Siti individuati quali Zone Speciali di Conservazione di cui al Decreto Ministeriale 27/6/2017. Un terzo addebito mosso dai giudici riguarda infine l’apertura anticipata ad alcune specie in considerazione del mancato rispetto dell’arco temporale massimo previsto dalla legge 157/92.

In definitiva il Tar ha ritenuto “evidente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi ambientali”, disponendo la sospensione del calendario venatorio nelle parti di interesse. Una grande vittoria del movimento ambientalista e un ulteriore monito alla Regione Calabria che non ha inteso accettare le proposte e le osservazioni al calendario venatorio delle associazioni protezionistiche, preferendo, “more solito”, dare retta a ben altri “consiglieri”. Spetta adesso alle forze dell’ordine (carabinieri forestali, ecc.) alle Guardie provinciali e volontarie, il compito di vigilare per il rispetto dell’ordinanza del Tar”.

 

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